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Normativa

Normativa

I 14 testi ufficiali su cui si fondano traduzione giurata, autentica notarile e apostille. Sono tutti ospitati su questo sito e scaricabili direttamente in PDF.

14 documenti, scaricabili da questo sito Ogni riferimento verificato sul testo ufficiale Nessun collegamento esterno

Traduzione, autentica notarile e apostille

Testi che disciplinano quando una traduzione è considerata «giurata» in Türkiye, l’autentica notarile apposta dal notaio turco e l’apostille richiesta per la validità all’estero.

Testo ufficiale

Interpretariato giudiziario e decisioni straniere

Il ricorso all’interprete nella fase processuale e nelle indagini, nonché i requisiti di traduzione previsti affinché le decisioni giudiziarie straniere producano effetti in Türkiye.

Testo ufficiale

Diritti del cliente e dati personali

Normativa sul rapporto di ordine, sul diritto di recesso e sulla protezione dei dati personali contenuti nei documenti oggetto di traduzione.

Testo ufficiale

I testi provengono dal Sistema informativo normativo della Presidenza, dall’archivio della Gazzetta ufficiale e dalle pubblicazioni del Ministero della Giustizia e della Grande Assemblea nazionale, e sono conservati su questo sito; titolo e riferimento in Gazzetta di ogni file sono stati verificati sul testo. La normativa pubblicata ufficialmente può essere riprodotta liberamente ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 5846. Le leggi cambiano nel tempo: per le vostre pratiche fate riferimento al testo in vigore.

Che cosa significa in pratica questa normativa?

Da dove nasce lo status di “traduttore giurato”?

In Türkiye non esiste una legge professionale che disciplini di per sé la traduzione. La qualifica di traduttore giurato deriva dall’articolo 96 del Regolamento sulla legge notarile: il notaio si convince, in base al diploma o ad altri documenti, che la persona conosca davvero la lingua, poi le fa prestare giuramento e redige un verbale di giuramento. Il verbale indica identità, indirizzo, titolo di studio e lingue del traduttore ed è conservato in un fascicolo dedicato presso lo studio notarile. Il regolamento è chiaro: il notaio non può far tradurre da chi non abbia il proprio verbale di giuramento in quel fascicolo.

La conseguenza pratica è questa: l’abilitazione del traduttore giurato non vale su tutto il territorio, ma è legata allo studio notarile presso cui ha giurato. Una richiesta di “traduzione giurata” viene evasa tramite lo studio in cui il traduttore è iscritto.

Che cosa aggiunge l’autentica notarile alla traduzione?

Ai sensi dell’articolo 103 della legge notarile, quando un testo viene tradotto da una lingua all’altra il notaio appone in calce un’annotazione. Se il notaio si è avvalso di un traduttore giurato, l’annotazione deve indicarne identità e indirizzo ed essere datata, firmata e timbrata dal notaio. Il notaio non attesta quindi l’esattezza linguistica della traduzione, bensì chi l’ha eseguita e che tale persona è giurata.

L’articolo 104 prevede che, quando la traduzione non può essere eseguita nel luogo in cui si trova l’interessato, l’operazione possa svolgersi tramite quello studio presso un notaio di altra località. È questa la base giuridica delle pratiche a distanza.

Quando entra in gioco l’apostille?

La Türkiye ha aderito alla Convenzione del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici stranieri con la legge n. 3028; il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16.09.1984. Tra gli Stati aderenti, l’apposizione dell’apostille sostituisce la catena delle legalizzazioni consolari.

Se il paese di destinazione non aderisce alla convenzione, al posto dell’apostille serve la legalizzazione consolare. La via da seguire dipende dal tipo di documento e dall’ente a cui sarà presentato; conviene chiedere conferma a tale ente prima di avviare la pratica.

La traduzione nei procedimenti giudiziari e ufficiali

L’articolo 202 del codice di procedura penale impone al giudice di nominare un interprete quando l’imputato o la persona offesa non conosce il turco quanto basta per esprimersi; la stessa regola vale per indagati, persone offese e testimoni sentiti nelle indagini. Gli interpreti sono scelti dagli elenchi tenuti dalle commissioni giudiziarie – la disciplina di tali elenchi è contenuta in un regolamento distinto. Nel processo civile, l’articolo 263 del codice di procedura civile prevede che il testimone che non conosce il turco sia sentito tramite interprete.

Perché una sentenza straniera produca effetti in Türkiye, l’articolo 53 della legge di diritto internazionale privato elenca i documenti necessari: l’originale o la copia debitamente autenticata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la traduzione autenticata di entrambi.

Diritti, tutela del consumatore e dati personali

I diritti notarili e consolari si fondano sulla legge n. 492 sui diritti. Sono versati allo Stato e calcolati separatamente dal costo della traduzione; i tariffari sono aggiornati ogni anno.

Gli ordini effettuati via internet rientrano nell’articolo 48 della legge n. 6502 e nel Regolamento sui contratti a distanza. L’articolo 5 del regolamento elenca le informazioni da fornirvi prima dell’ordine. Le eccezioni al diritto di recesso sono all’articolo 15: poiché la traduzione è un servizio, il criterio non è la “realizzazione su misura” ma l’art. 15/1-h – servizi la cui esecuzione è iniziata, con il consenso del consumatore, prima della scadenza del termine di recesso. Per questo, una volta avviato il lavoro con la vostra approvazione, le condizioni di annullamento cambiano. Per i dettagli si veda la pagina Politica di rimborso e annullamento.

I documenti da tradurre contengono spesso dati di identità, istruzione, salute o casellario giudiziale; in parte si tratta di categorie particolari di dati personali ai sensi della legge n. 6698. Spieghiamo come trattiamo i vostri documenti nella pagina Informativa sulla privacy (KVKK).

Questa pagina ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale. Poiché la normativa può cambiare, per la vostra pratica fate riferimento al testo in vigore e alla prassi dell’ente a cui vi rivolgete.

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